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In periodo di pandemia mondiale, sono molti i lavoratori finiti in cassa integrazione e che si chiedono come funzionano gli assegni familiari in cassa integrazione. In questo breve articolo vediamo di rispondere a tutti i vostri dubbi!
Assegni familiari in cassa integrazione: Normativa
La normativa italiana prevede che anche i lavoratori in cassa integrazione possono beneficiare degli assegni familiari in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
In particolare, gli assegni familiari in cassa integrazione spettano:
- In misura intera per i periodi di paga con sospensione CIG a zero ore;
- Per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata, per i periodi di paga con riduzione di orario.
Inoltre a causa della pandemia attuale, possono usufruire degli assegni familiari, anche chi beneficia dell’assegno ordinario erogato dal fondo (FIS).
Chi paga gli assegni familiari in cassa integrazione?
I lavoratori in cassa integrazione, anche quelli che percepiscono l’integrazione salariale direttamente dall’INPS, devono presentare un’apposita domanda online all’istituto previdenziale.
I lavoratori dovranno inviare tramite apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, allo stesso modo, per i periodi precedenti o successivi. Prima dell’istanza “ANF DIP”, servirà presentare la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti.
L’assegno deve essere preceduto dall’autorizzazione ANF nel caso nel nucleo familiare ci siano:
- Figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori non sposati;
- Figli ed equiparati di coniugi legalmente ed effettivamente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- Figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
- Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento eterofamiliare;
- Familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;
- Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ovvero nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età meno dei 26 anni;
- Minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età;
- Familiari maggiorenni inabili assoluti e permanenti (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).
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