SPRAR: Tempi di accoglienza dei rifugiati

SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, cos’è? e quali sono i tempi di accoglienza dei rifugiati? Vediamo insieme!

Cosa sono gli SPRAR:

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) costituisce una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di protezione internazionale.

Lo SPRAR si propone due obiettivi principali: (a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo beneficiario; (b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia.

Rappresentano una punta di “eccellenza” del complessivo sistema istituzionale di accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, purtroppo destinato ad accogliere soltanto una minima parte dei soggetti ai quali esso teoricamente si rivolge.

Lo SPRAR è stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, e in seguito a un protocollo d’intesa del 2001 stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI e dall’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR).

L’intera rete è coordinata e monitorata da un Servizio Centrale, gestito dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in seguito ad una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno.

Il Sistema è attualmente finanziato attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) anche se nel corso del tempo ha potuto contare su diverse fonti di finanziamento straordinarie.

Tempi di accoglienza all’interno dello SPRAR:

In merito alla tempistica di accoglienza i richiedenti protezione internazionale hanno diritto a permanere all’interno del circuito di accoglienza dello Sprar sino al momento nel quale la domanda di protezione internazionale valutata verrà notificata al richiedente.

Per quanto riguarda per coloro i quali abbiano ricevuto una forma di protezione internazionale o riconosciuta la protezione umanitaria, la permanenza dedicata sarà pari a sei mesi o prorogabile su autorizzazione da parte del Servizio Centrale, che ne valuterà l’opportunità.

E se non mi viene riconosciuta la protezione internazionale?

Le misure di accoglienza già assicurate sono garantite al richiedente protezione in caso di rigetto della domanda di protezione, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione, e una volta impugnata, per la durata del procedimento in primo grado.

Il ricorrente, in tale ipotesi, privo di mezzi di sussistenza, usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato.

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