Revoca permesso di soggiorno per motivi di studio
Sommario
Revoca permesso di soggiorno per motivi di studio| Il Permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d’ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la Questura del luogo di dimora.
In questo articolo parleremo delle principali motivazioni per cui viene revocato il permesso di soggiorno per studio.
Durata e revoca del permesso:
La durata pari a quella del corso che si intende seguire. Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile. Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per 3 anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia. In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno 2 verifiche negli anni successivi.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell’anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Il Permesso di soggiorno per studio può essere revocato nel momento in cui lo studente non abbia sostenuto e accumulato la quantità di crediti necessari per rinnovarlo. Quando viene attestato che lo studente è in Italia per altri fini, come per esempio lavorare.
Documenti necessari per il permesso di soggiorno per studio:
Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all’attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:
- copia del passaporto con visto (esibendo l’originale);
- copia certificato di iscrizione al corso di studi (esibendo l’originale);
- certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario;
- polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto, in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia, né la copertura assicurativa per le spese sanitarie, in quanto si mantiene l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari
È possibile lavorare con il permesso di soggiorno per studio?
È possibile convertire il permesso di soggiorno per studio?
Quando presentare la domanda?
E se ho già concluso gli studi?
Se invece lo straniero ha terminato il corso di studi ed ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, può richiedere la conversione per lavoro, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal “Decreto Flussi”.
In alternativa può iscriversi al Centro per l’Impiego ed ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi, entro un anno, richiedere la conversione per lavoro senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal “Decreto Flussi”.
Nel caso di permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età la conversione può essere richiesta in qualunque momento senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.
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