Revoca permesso di soggiorno per espulsione dal territorio italiano

La revoca permesso di soggiorno per espulsione avvenire nel momento in cui il cittadino straniero viene espulso dal territorio italiano. L’espulsione amministrativa può essere di due tipi:

Nel caso dell’espulsione ministeriale, il Ministro dell’interno può decidere l’espulsione dello straniero
per “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” (art. 13, c. 1, D.Lgs. 286/1998 – t.u.i.) o per
“motivi di prevenzione del terrorismo” (art. 3, c. 1, l. 155/2005).

Espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato.

Il Ministro dell’interno comunica preventivamente l’espulsione al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri. L’espulsione ha per destinatario uno straniero, che può anche essere non residente in Italia e può essere titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Espulsione per “motivi di prevenzione del terrorismo”

La decisione della revoca permesso di soggiorno per espulsione può essere assunta non solo dal Ministro dell’interno, ma anche dal prefetto, su sua delega.

Entrambi i tipi di provvedimento sono caratterizzati da un’elevata discrezionalità, che si traduce in una limitata sindacabilità in sede giurisdizionale.

Il giudice competente è il T.A.R. Lazio, sede di Roma, e a tale giudizio si applica il codice del processo amministrativo (art. 13, c. 11, t.u.i.) Le norme che regolano
l’espulsione ministeriale sono di dubbia legittimità costituzionale.

L’attività amministrativa non è procedimentalizzata e non consente la partecipazione del soggetto interessato al procedimento, mentre i presupposti del provvedimento non sono tassativi, come accade invece – in virtù del principio di stretta legalità delle fattispecie espulsive – con riferimento all’espulsione prefettizia.

In particolare, il provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo non è soggetto a convalida giurisdizionale, è immediatamente esecutivo e non ne è prevista la sospensione cautelare.

Qualora poi sia posto il segreto di Stato, l’eventuale giudizio innanzi al T.A.R. Lazio è sospeso per due anni.

Espulsione prefettizia

Secondo tipo di espulsione amministrativa è l’espulsione prefettizia.

La disciplina di tale espulsione è stata rivisitata per effetto del recepimento della direttiva “rimpatri” attraverso il decreto legge 89/2011, e altresì dell’entrata in vigore della legge europea 2013-bis (l. 161/2014).

Il prefetto decide sull’espulsione, in seguito a una valutazione “caso per caso”, qualora riscontri la sussistenza di uno dei presupposti legali.

I presenti contributi sono tratti da:

In particolare, l’espulsione e la Revoca  è decisa quando:

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