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Registrazione contratto affitto: Perché è cosi importante per gli stranieri in Italia?

A chi bisogna rivolgersi per la Registrazione contratto affitto e perché è cosi importante per gli stranieri residenti in italia? In questo breve articolo vediamo di rispondere ai seguenti requisiti!

Registrazione contratto affitto: A chi rivolgersi?

Qualsiasi contratto di locazione che abbia la durata al di sopra dei 30 giorni, deve essere obbligatoriamente registrato all’Agenzia delle Entrate.

La registrazione del contratto prevede che ci sia un versamento della tassa di registro.

Per gli immobili abitativi è fissata al 2% del canone annuo per ogni anno previsto dal contratto.

Registrazione del contratto di affitto: perché è così importante per gli stranieri in Italia

Registrazione contratto affitto La registrazione del contratto di affitto è obbligatoria per tutti, altrimenti si commette evasione fiscale.

La registrazione del contratto deve essere effettuata dal proprietario presso l’Ufficio del registro entro 30 giorni dalla firma o dalla stipula del contratto.

Le spese debbono essere divise a metà tra inquilino e proprietario.

Ogni anno la registrazione deve essere rinnovata.

Per contratti pluriennali è possibile pagare l’imposta di registro con un solo versamento, ottenendo così una riduzione delle spese di registrazione.

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Se il contratto non è registrato non ha alcun valore e non è valido per dimostrare di avere un alloggio idoneo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, né per altre pratiche (es. la richiesta di ricongiungimento famigliare).

Per l’idoneità alloggiativa serve il certificato:

Il seguente documento permette di attestare che l’abitazione dove dimora il cittadino straniero rispetta tutti i requisiti stabiliti in materie di edilizia da parte della legge.

L’obiettivo è quello di certificare che l’alloggio è stato costruito nel rispetto della legge e che idoneo ad accogliere degli esseri umani senza nessun rischio per la loro salute integrale.

Per l’idoneità alloggiativa serve il certificato a ribadirlo è una circolare:

“No”, ribadisce oggi il ministero dell’interno. “L’attestato di idoneità abitativa previsto dall’art.29, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 – spiega una circolare – concretizzandosi in un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici comunali non assume la natura di certificato e, pertanto, non può essere sostituito con autocertificazione”. Gli uffici comunali svolgono infatti degli “accertamenti di carattere puramente tecnico”.

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