Sommario
Come poter inviare la richiesta per le nuove tranche di Reddito di Emergenza 2021 istituite dal Decreto Sostegni?
Per essere in grado di ottenere il REM serve inoltrare una richiesta ex novo.
Sono presenti due alternative in termini di requisiti:
- Nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, articolo 12, del DL 41/2021;
- Coloro che hanno terminato NASpI e DIS-COLL, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e hanno un ISEE in corso di validità fino a 30.000 euro (comma 2, articolo 12, del DL 41/2021).
Presentazione domande di Reddito di Emergenza 2021:
Il Reddito di Emergenza deve essere richiesto all’INPS entro il termine del 30 aprile 2021 presentando richiesta solamente in maniera telematica con i seguenti canali:
- Sito internet (www.inps.it), con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La richiesta potrà essere trasmessa solamente dal 7 al 30 aprile 2021. Bisognerà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della richiesta.
Requisiti Reddito di Emergenza 2021:
Il REM viene riconosciuto a due tipologie di potenziali beneficiari.
Il Reddito di Emergenza spetta alle famiglie che sono in possesso congiuntamente, dei sottostanti requisiti:
- Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda (non è prevista durata minima e tale requisito riguarda il solo richiedente e non tutto il nucleo);
- Il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- Patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre) inferiore a 10.000 euro ed elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000 eur (soglia e massimale incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- ISEE, attestato daDSU valida, inferiore a 15.000 euro (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
Compatibilità:
Per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 1 (requisiti economici), la prestazione non potrà essere compatibile:
- Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- Con le pensioni, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- Con i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima di reddito familiare;
- Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
Invece per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 2 (prosecuzione NASpI e DIS-COLL), la prestazione potrà essere compatibile:
- Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- Con le pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, attive alla data del 23 marzo 2021;
- Con contratti di lavoro subordinato (con esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 marzo 2021;
- Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
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