Permesso di soggiorno convertibile, ecco le novità!

Permesso di soggiorno convertibile, Il d.l. 130/2020 introduce modifiche in materia di permesso di soggiorno, procedure per lo status di rifugiato, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, accoglienza e integrazione.

Il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, entrato in vigore il 22 ottobre 2020, introduce molteplici novità in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Permesso di soggiorno convertibile, Modifiche al TU sull’immigrazione e sul permesso di soggiorno:

Permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro:

L’art. 1 d. l. 130/2020, “Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera”, prevede numerose ipotesi in cui alcuni specifici permessi possono convertirsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tale elencazione è stata introdotta nell’art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998. Sono “convertibili” i seguenti permessi:

  1. p. di soggiorno per protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale ;
  2. p. di soggiorno per calamità;
  3. p, di soggiorno per residenza elettiva ;
  4. p. di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo  ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
  5. p- di soggiorno per attività sportiva;
  6. p. di soggiorno per lavoro di tipo artistico;
  7. p. di soggiorno per motivi religiosi;
  8. p. di soggiorno per assistenza minori.

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