Nuove indennità nel Decreto Ristori, Sono presenti varie novità per quanto riguarda le indennità del lavoro autonomo nel primo decreto Ristori.
Con cui il Governo ha deciso di stabilire le prime misure economiche di sostegno per i settori che sono stati più colpiti dalle nuove restrizioni anti Covid.
Ci sarà una nuova indennità tantum, che equivale a mille euro destinata a una specifica platea di beneficiari.
Nuove indennità nel Decreto Ristori: La domanda
Eccoli:
- Destinatari del bonus del decreto agosto (articolo 9, dl 104/2020). Sono i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASPI. Diritto esteso a coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro fra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto), anche in somministrazione, a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (restano eslcusi titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, NASPI).
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
- Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre. questi lavoratori devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
- Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 144/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La richiesta dovrà essere presentata all’INPS, entro la data del 30 novembre 2020, attraverso modello che potrà essere predisposta dall’inps.
Le diverse indennità descritte qui sopra, non potranno essere cumulabili, e sono anche incompatibili con il REM, reddito di emergenza e non concorrono alla formazione del reddito.
Però bisogna fare attenzione per le persone che hanno i requisiti per poter richiedere il bonus agosto e non hanno ancora fatto la richiesta ci sarà un termine decadenziale.
Sarà necessario presentare la richiesta entro il 13 novembre, in seguito a questa data decade la possibilità di richiedere l’indennità di cui all’articolo 9 del decreto agosto.
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