Sommario
Vediamo insieme la normativa in materia di NASPI lavoratori stagionali, chi può beneficiarne, come fare la domanda e ii requisiti richiesti.
Chi può beneficiare della Naspi lavoratori stagionali:
Possono beneficiare della Naspi lavoratori stagionali i lavoratori che sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato. In questa categoria sono inclusi ii seguenti lavoratori:
- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le cooperative stesse;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Per accedere al beneficio non basta essere un lavoratore stagionale, ma la cessazione del rapporto di lavoro deve essere cessato senza la volontà del lavoratore, altrimenti la Naspi non spetta.
Questa prestazione, infatti, presuppone uno stato di disoccupazione involontaria.
Calcolo Naspi lavoratori stagionali:
La Naspi per chi ha perso involontariamente il lavoro stagionale si calcola su base mensile a seconda:
- Delle retribuzioni ricevute nel corso degli ultimi 4 anni;
- Del numero delle settimane di contribuzione versata durante i 4 anni;
- Del coefficiente da applicare pari a 4,3.
Per quanto riguarda i tempi di erogazione Naspi per i lavoratori stagionali, con le nuove regole 2021, la durata della Naspi per gli stagionali è stata ridotta a 3 mesi perché la regola prevede che l’indennità spetti per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni e si può arrivare al massimo a 4 mesi.
Domanda lavoratori stagionali:
Per avere la Naspi, bisogna presentarne richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza.
Anche nel caso dei lavoratori stagionali, la richiesta per la Naspi può essere inviata telematicamente, tramite
- Il sito dell’Inps;
- In alternativa ci si può rivolgere a Caf e patronati.
Decadenza Naspi lavoratori stagionali:
La decadenza dalla Naspi, per i lavoratori stagionali, si verifica, come avviene per la generalità dei lavoratori subordinati disoccupati, se il beneficiario del sussidio:
- Rifiuta un’offerta congrua di lavoro;
- Non partecipa più volte alle iniziative per lui predisposte nel patto di servizio;
- Trova un nuovo lavoro, subordinato o parasubordinato, dal quale percepisce un reddito superiore alla soglia d’incapienza, attualmente pari ad 8145 euro lordi all’anno;
- Trova un nuovo lavoro autonomo, dal quale percepisce un reddito inferiore a 4800 euro lordi all’anno.
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