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La NASpI è la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego introdotta per gli eventi di interruzioni involontarie di rapporti di lavoro decorrenti dal 1° maggio 2015.
Molti ci chiedono se la Naspi e contratto a chiamata sono compatibili? Vediamolo insieme!
Ma nel caso si presentasse la possibilità di poter lavorare, Naspi e contratto a chiamata, sono compatibili?
Al riguardo è bene innanzitutto chiarire che la tipologia contrattuale in questione può assumere le seguenti due forme:
- Con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
- Senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità. Va, peraltro, osservato che nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.
È cumulabile la disoccupazione NASpI con obbligo di risposta alla chiamata?
Dunque è facile intuire che l’accoglimento della domanda di disoccupazione NASpI da parte del lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente, si differenzia in base alla disponibilità della chiamata o meno.
Nel primo caso, ossia qualora il lavoratore ha in essere un lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, la domanda di NASpI può essere accolta in presenza dei requisiti che danno diritto all’indennità.
Vale a dire:
- Stato di disoccupazione al momento della richiesta;
- Maturazione di almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- Maturazione di almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
È cumulabile la disoccupazione NASpI senza obbligo di risposta alla chiamata?
Nel caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore che si è visto interrompere involontariamente il rapporto di lavoro, deve sempre essere in possesso dei requisiti base per accedere alla NASpI.
In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi:
- Si applica l’istituto della sospensione della prestazione per i soli giorni di effettiva chiamata;
- Ovvero, il percettore di NASpI può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
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