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Gite scolastiche di studenti extracomunitari in Europa – sono uno studente straniero residente in Italia, quali sono i documenti che devo presentare per partecipare alla gita scuola scolastica per la spagna organizzata dalla mia scuola? – In questo articolo vediamo di rispondere insieme a questo quesito!
Cosa prevede la legge in materia?
La decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 1994, stabilisce che
“gli studenti di paesi terzi che legalmente risiedano in uno Stato membro dell’ Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d’istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d’istruzione, accompagnato da un insegnante dell’istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna, redatto sul modulo allegato alla decisione suddetta”
Di conseguenza, gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d’istruzione in paesi extracomunitari senza che per loro sia richiesto il visto d’ ingresso e senza, quindi, che da parte delle Scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto d’ ingresso.
Gite scolastiche di studenti extracomunitari in Europa:
In particolare gli studenti extracomunitari possono viaggiare se in possesso di:
- permesso/carta di soggiorno e passaporto individuali validi.
L’insegnante accompagnatore/trice potrà compilare i seguenti moduli:
L’accompagnare deve indicare l’elenco dei cittadini stranieri partecipanti al viaggio.
Il seguente documento deve essere vidimato dalla Questura e abilita all’espatrio in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
E’ riconosciuto come valido titolo di viaggio da tutti gli Stati membri. Il modulo recherà l’intestazione dell’istituto scolastico che organizza la gita e dovrà essere corredato di:
- Una richiesta in carta semplice del dirigente scolastico dell’istituto;
- Una foto tessera recente per ogni alunno straniero indicato nell’elenco;
- Copia del permesso/carta di soggiorno di ciascun minore o del permesso/carta di soggiorno del genitore sul quale è inserito ed eventuale ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo/rilascio se questo fosse scaduto.
E’ di estrema importanza che:
- L’autorità competente dello Stato membro in questione confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l’autenticazione del documento in tal senso;
- Lo Stato membro in cui lo scolaro risiede notifichi agli Stati membri che desidera l’applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi;
- Infine gli Stati membri devono garantire di riammettere senza formalità gli scolari residenti che sono cittadini di Paesi terzi ammessi in un altro Stato membro sulla base di questa azione comune.
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