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Il Fotosegnalemento dello straniero per l’ottenimento del permesso di soggiorno è uno dei passaggi fondamentali per poter soggiornare legalmente sul suolo Italiano. Vediamo quando si fa e a cosa serve!
Che cos’è il fotosegnalamento?
Il fotosegnalamento consiste nell’attività volta a rilevare e riportare i connotati, i contrassegni, le impronte digitali/palmari, dal soma di un individuo, con cui si sono interfacciate le forze dell’ordine per un dato motivo, su cartellini/modelli predisposti dal Ministero dell’Interno e conformi a standard internazionali.
Il fotosegnalamento allo scopo identificativo:
I rilievi nei confronti dei migranti sono previsti dal T.U. dell’Immigrazione in tre principali situazioni:
1. Caso è previsto dall’articolo art. 6 co. 3 dlgs 286/98:
Art. 6 D. Lgs. 286/98 – comma 3 Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione, e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2000. (art. 1 comma 22 lettera h).
Ciò significa che gli stranieri hanno il dovere di circolare sempre in possesso di un documento d’identità e del titolo autorizzativo per la permanenza sul territorio nazionale.
2. Caso è previsto in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno:
La L. 189/2002 Prevede che al momento del rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, le autorità effettuino tutti i rilievi segnaletici.
Il cittadino straniero che intende ottenere un permesso di soggiorno, per soggiornare regolarmente in Italia deve recarsi in questura dopo aver presentato la richiesta per lasciare foto e impronte digitali che sono assolutamente personali.
Questo significa che in questo caso non si può delegare nessuno ma, è strettamente necessaria la presenza del soggetto che richiede il permesso di soggiorno.
3. caso è previsto in funzione delle S.O.P:
Il fotosegnalamento è anche uilizzato in ambito Hot-Spot oppure all’interno delle strutture penitenziarie, grazie al combinato disposto dall’art. 41 dell’Ordinamento Penitenziario con l’art. 23 DPR 230/2000.
Il legislatore, intervenendo per dare concreta esecuzione al trattato di Prum, in funzione del combinato disposto tra l’art. 9 della l. 85/2009 e l’art. 5 del DPR 87/2016, rende de facto obbligatorio i rilievi segnaletici per i casi di arresto, fermo indiziato di delitto, comminazione di misure limitanti la libertà personale e, come accennato, ingresso in strutture penitenziarie.
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