Differenza permesso di soggiorno CE e UE

Molti cittadini stranieri si chiedono quali sia la Differenza permesso di soggiorno CE e UE! Vediamo di risolvere insieme il seguente quesito!

Differenza permesso di soggiorno CE e UE:

Il permesso di soggiorno CE (Comunità Europea) è stato istituito con il decreto legislativo del 25 luglio 1998. In particolare nell’articolo 9 di tale decreto sono riportati i requisiti e la procedura che bisogna seguire per richiederlo.

La dicitura UE, in cui UE significa Unione Europea è la dicitura che ha sostituito a sua volta la dicitura Comunità Europea.

Il passaggio da una dicitura all’altra è stato previsto dall’articolo 3 del decreto legge del 13 febbraio 2014 entrato in vigore 11 marzo del 2014.

Art. 3

Disposizione finale

1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

Note all’art. 3:
– Per i riferimenti normativi al citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.

Cosa devo fare se ho ancora il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Questo riguarda tutti i permessi di questo tipo che sono stati rilasciati prima del 11/03/2014. Per aver un permesso di soggiorno con la dizione “UE”, bisogna fare l’aggiornamento seguendo la procedura descritta nel prossimo paragrafo!

Aggiornamento permesso di soggiorno:

Il permesso di soggiorno lungo periodo non ha scadenza, tuttavia deve essere aggiornato in determinate circostanze. Per esempio:

Posso perdere il mio permesso illimitato se non effettuo l’aggiornamento?

La legge non prevede alcuna sanzione – men che meno la revoca del titolo – nel caso in cui il titolare non si sottoponga alla procedura di aggiornamento, utile solo ai fini dell’utilizzo dello stesso come documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio (art. 17, D.P.R. n. 394/1999), pertanto, se lo straniero non intende utilizzare il titolo in esame come documento di identificazione, può anche rifiutarsi di farlo aggiornare.

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