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Conversione della patente estera: Procedura e documenti necessari

La conversione della patente estera devve avvenire secondo determinati criteri e procedure. In questo articolo vi spiegheremo brevemente la procedura e i documenti necessari per poter realizzare la conversione in maniera corretta e legale.

Chi può fare la conversione della patente estera?

Cittadini comunitari:

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Cittadini extracomunitari:

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda

Per coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, si potrà procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida

Da leggere:  Come convertire il permesso di studio in permesso di lavoro?

Dove si effettua la conversione?

La domanda di richiesta di conversione della patente di guida deve essere effettuata all’Ufficio Motorizzazione Civile.

Per vedere qual’é la motorizzazione più vicina a te visita il sito: Ufficio Motorizzazione Civile

Documentazione necessaria:

Anzitututto bisogna compilare la domanda su modello TT2112 disponibile:

In piu bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato

Si tratta di

  • Medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli
  • Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata

La foto può essere autenticata:

  • direttamente allo sportello dell’Ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda;
  • presso gli Uffici comunali , utile nel caso si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda.
Da leggere:  Punti patente: Come funziona il controllo saldo, decurtazioni e recupero?

L’autenticazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia

In più gli extra-comunitari:

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

Attenzione:

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

Da leggere:  Patente internazionale: Il permesso internazionale di guida

Quali sono gli stati lei cui patenti possono essere converitite in Italia?

Nel seguente PDF ci sono gli elenchi degli stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia con applicazione.

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