Cessazione rapporto di lavoro prima della convocazione sanatoria 2020

Come bisogna comportarsi in caso di cessazione rapporto di lavoro prima della convocazione presso la prefettura? La risposta è contenuta all’interno della circolare Ministero dell’Interno dell’11 aprile 2021. Vediamo più nel dettaglio insieme il suo contenuto!

Circolare n. 3020 del 21 aprile:

La circolare del Ministero dell’Interno del 21 aprile 2021 riguarda i rapporti di emersione di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo,, nei rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Ma quali sono le principali novità? Scopriamolo insieme!

Cessazione rapporto di lavoro prima della convocazione:

La prima novità riguarda proprio la cessazione rapporto di lavoro prima della convocazione presso la prefettura. La circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che:

Attenzione: 

In tutte le ipotesi sopra descritte, inoltre, sarà, comunque, necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.

Ossia al momento della convocazione bisogna che sia presente con voi anche il vostro vecchio datore di lavoro che aveva fatto la richiesta di emersione del vecchio rapporto di lavoro.

Rilascio permesso di soggiorno per attesa occupazione:

La circolare del Ministero dell’Interno sottolinea che n considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato a tutti gli stranieri che a causa dell’emergenza pandemica non sono riusciti a trovare un nuovo datore di lavoro disponibile alla loro assunzione.

Riesame delle istanze rigettate:

Infine, sempre secondo la circolare qualora fossero stati adottati provvedimenti di rigetto delle istanze a causa della cessazione del rapporto di lavoro, si considera opportuno procedere al riesame degli stessi in via di autotutela.

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