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All’interno del decreto Rilancio, fra le numerose cose, il governo ha deciso di stabilire un prolungamento della cassa integrazione e le nuove regole.
Però un decreto emanato il giorno del 17 giugno sottolinea nuove regole della cassa integrazione e le nuove scadenze per l’ammortizzatore sociale.
Inoltre ha avuto numerosi problemi di destinazione nelle settimane precedenti. Con migliaia di lavoratori rimasti senza mezzi dall’emergenza Covid-19 che non erano in grado a dipanare la matassa, né con e banche, né con le regioni.
Con questo decreto, si deduce che le nove settimane di proroga di cassa integrazione, per un totale di diciotto settimane, possono essere richieste in maniera frazionata.
Ovvero cinque iniziali, per un totale di quattordici settimane, e quattro successive.
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Cassa integrazione nuove regole: Decreto Rilancio
Invece paragonato al dl Rilancio, il nuovo decreto ha stabilito che le quattro settimane sono richiedibili per periodi che precede al 1° settembre 2020.
Il medesimo decreto, seguito anche da un dettagliato messaggio INPS, da le nuove scadenze per poter inviare le richieste della cassa integrazione.
Oppure anche per essere in grado di correggere determinati errori in istanze già presentate.
Le richieste della cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga potrebbero essere presentate entro il 17 luglio 2020.
Nel caso in cui questa fosse l’ultima data, è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Ovvero il trentesimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività.
Per le richieste della cassa integrazione che vanno dal periodo che parte dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 il nuovo termine è il 15 luglio 2020.
Il 17 luglio 2020 è anche la data di scadenza per poter correggere determinati errori od omissioni nella domanda, a prescindere dal periodo per il quale si chiede l’integrazione salariale.
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Qual’è il termine si scadenza per presentare i dati?
Il nuovo decreto – come possiamo leggere sull’Adnkronos – fornisce chiarimenti anche sul pagamento diretto delle ulteriori nove settimane di cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS.
Anche con un anticipo del 40%, inserito dal dl Rilancio (vale anche per CIGO e assegno ordinario).
Viene stabilito tuttavia che il datore di lavoro, avuto l’anticipo, deve inviare entro il 17 luglio 2020 (sempre per periodi precedenti allo stesso) tutti i dati che sono necessari affinché l’Istituto possa erogare il residuo a saldo di cassa integrazione.
Nel caso non si rispettino i termini gli oneri sono invece a suo carico. Il termine per chiedere l’anticipo per periodi precedenti al 18 giugno è fissato al 3 luglio 2020.
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