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Il bollo auto è la tassa legata al possesso di un’autovettura iscritta al Pubblico Registro Automobilistico.
Si tratta di una tassa obbligatoria che deve essere versata annualmente, a prescindere dall’utilizzo del veicolo da parte del proprietario.
Le principali casistiche per essere esentati dal pagamento del bollo sugli autoveicoli:
Ne sono esempi i soggetti portatori di gravi disabilità, le vetture ultra trentennali e le vetture alimentate a GPL.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge.
Esenzione bollo auto per i disabili che possono fruire della legge n. 104
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per i veicoli intestati a soggetti disabili.
L’esenzione dal bollo auto spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione.
Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
La procedura da seguire per l’esenzione bollo auto:
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista che citeremo di seguito.
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
Quali categorie di disabili possono usufruire dell’esenzione bollo auto?
Nello specifico, rientrano tra i soggetti per quali vige l’esenzione dal pagamento del bollo auto i seguenti soggetti:
- I disabili non vedenti o sordi come risultante dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
- i disabili pluriamputati o con gravi limitazioni della capacità di deambulare, affetti da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- I disabili psichici o mentali (di gravità tale da fruire dell’indennità di accompagnamento) affetti da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL.
Esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli a gpl:
L’esenzione del pagamento bollo auto è prevista non solo per particolari tipologie di soggetti ma anche per alcune categorie di vetture.
Tra le auto esenti dal bollo ci sono le auto alimentate a GPL, ma la regolamentazione di questa materia varia in base alle singole Regioni.
Vediamo, di seguito, quali sono le Regioni che prevedono l’esenzione del bollo per le auto GPL.
Esenzione dal bollo per auto ibride/elettriche:
Per quanto riguarda le ulteriori esenzioni dal bollo auto, i fortunati saranno coloro che acquisteranno un’auto ibrida o auto elettrica.
Difatti, per incentivare maggiormente l’acquisto di auto non inquinanti, anche attraverso l’ecobonus, chi acquista un’auto ibrida non pagherà il bollo per 3 o 5 anni a seconda della regione e chi paga con bonifico o con altri particolari sistemi di pagamento, si avrà la possibilità di usufruire di uno sconto del 10%.
Consigliamo di verificare la situazione attraverso il sito internet della tua Regione.
Esenzione dal pagamento del bollo per le auto storiche
Si può fare richiesta di esenzione bollo auto anche per le vetture definite storiche, ma in questo caso si deve distinguere le auto ultra ventennali da quelle ultra trentennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli costruiti da oltre 30 anni e non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Dove bisogna presentare la richiesta d’esenzione?
La domanda di esenzione del bollo auto disabili va fatta agli uffici collegati al Ministero delle finanze, allegando la documentazione richiesta.
Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club.
Dove non presente, la domanda va presentata all’ufficio tributi della propria regione o all’Agenzia delle Entrate.
Che documenti servono per fare la richiesta?
- Domanda di esenzione sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge;
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli eventuali adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo;
- Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art.3della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra);
- Copia della patente di guida speciale se l’intestatario è il guidatore (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- Atto, anche in copia, attestante che la persona disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell’atto, ove necessario.
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