Sommario
La Revoca permesso per matrimonio avviene nel momento in cui le forze dell’ordine vengono a conoscenza del fatto che il coniuge arrivato in Italia attraverso la richiesta di ricongiungimento familiare, in realtà a fini diversi oltre a quelli della convivenza con il proprio marito/moglie.
Negli ultimi anni sono molti gli stranieri che ricorrono al matrimonio con persone che sono regolarmente residenti in Italia e in possesso di un regolare permesso di soggiorno o cittadinanza italiana e sono disposti a pagare fino a 10 mila euro.
Insomma, negli ultimi anni in Italia si è sviluppato un vero e proprio business clandestino.
Molto spesso la procura ha avviato delle inchieste e sono finite in manette molte persone tra cui non solo cittadini stranieri che sono alla ricerca disperata di un modo per arrivare in Italia ma anche interpreti e ufficiali dello stato…
Quali sono i reati che si commettono ?
I cittadini stranieri e italiani che coinvolgono a nozze con cittadini extracomunitari affinché questi possano raggiungere le nostre coste, rischiano oltre al reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri anche di associazioni a delinquere e per questo rischiano di andare in carcere o agli arresti domiciliari.
Per quanto riguarda il soggetto straniero viene espulso dallo stato italiano e avviene anche la Revoca di permesso per matrimonio falso
Quali sono gli altri casi in cui viene espulso il cittadino straniero?
In particolare, l’espulsione e la Revoca del permesso avviene anche per queste altre motivazioni
- Lo straniero abbia fatto ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di respingimento, anche “differito” (art. 13, comma 2, lett. a);
- sia stata omessa la comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro, che è prescritta con riferimento
all’ingresso di alcune categorie di lavoratori in casi particolari (art. 13, comma 2, lett. b) (19); - lo straniero soggiorni in Italia e non abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sempre che il
ritardo non sia dovuto a forza maggiore (art. 13, comma 2, lett. b); - il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rilascio o negato il
rinnovo, o sia scaduto da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo (art. 13, comma 2,
lett. b); - lo straniero non abbia dichiarato la propria presenza, in occasione dell’ingresso per soggiorno breve
per visite, affari, turismo e studio (all’autorità di frontiera) o, se proveniente da un paese dell’area
Schengen, entro otto giorni dall’ingresso al questore della provincia in cui si trova, secondo quanto
previsto dall’art. 1, cc. 2 e 3, l. 68/2007 (art. 13, comma 2, lett. b); - lo straniero abbia soggiornato per un periodo più lungo rispetto a quanto permesso dal visto di ingresso
per soggiorno di breve durata (art. 3, c. 1, lett. c, n. 1, del d.l. 89/2011); - lo straniero sia reputato, a causa della propria condotta e in base a elementi di fatto, un individuo
socialmente pericoloso ascrivibile ad alcune categorie di soggetti (art. 13, c. 2, lett. c, t.u.i.).
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