Perdere il lavoro comporta necessariamente la perdita del P. d soggiorno?

Ho perso il lavoro, ho comunque diritto al permesso di soggiorno?

Perdere il lavoro rappresenta una disgrazia per gli stranieri, in quanto il lavoro rappresenta un elemento fondamentale per soggiornare legalmente in Italia.

Ma perdere il lavoro comporta necessariamente la perdita del P. d soggiorno? Scopriamolo insieme!

Cosa dice la legge italiana?

Il lavoratore licenziato, ha diritto a rimanere nel territorio dello stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno.

Lo prevede l’articolo 37 del Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione, la Questura rinnova il permesso di soggiorno previa richiesta dell’interessato, documentata, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento.

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” per un termine massimo di sei mesi, alla scadenza dei quali lo straniero che non ha trovato occupazione dovrà fare rientro nel paese d’origine.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione?

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 4084 del 3 otte 2016 ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il permesso di soggiorno per disoccupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non ha un contratto di lavoro ma è iscritto nelle liste di collocamento.

Come funziona il permesso di soggiorno per attesa occupazione?

La perdita del posto di lavoro non è un motivo per la revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore non comunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.

Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’Impiego-Anagrafe del Lavoro e fare una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Il cittadino extracomunitario che perde il posto di lavoro può essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.

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