Inps & Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati

Cos’è?

Inps & Indennità per lavoratori italiani rimpatriati  – E’ una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

A chi spetta?

Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Requisiti per Inps & Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

Inps & Indennità: Domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

Documentazione da allegare alla domanda di Inps & Indennità:

Inps & Indennità: Decorrenza

La prestazione decorre:

Inps & Indennità: Durata

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Importo dell’indennità di disoccupazione:

L’importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell”anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 23 del 9 febbraio 2016).

Come noto le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987, sono determinate con decreti ministeriali annuali.

Assegno al nucleo familiare:

I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

Modalità di pagamento:

L’indennità di disoccupazione viene pagata direttamente dall’INPS.

L’indennità può essere riscossa:

N.B. :Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali ( IBAN).

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