Sommario
Le festività lavorate oltre alla domenica sono determinate dalla legge e, in parte, dai contratti collettivi (ricorrenza del Santo Patrono, giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati nella giornata di domenica e, in alcuni casi, il sabato).
Quali sono e come sono retribuite le festività lavorate?
Sono considerati giorni festivi:
- La cd. Festa della Repubblica, 2 giugno (Fondazione della Repubblica italiana);
- 1° gennaio, il primo giorno dell’anno;
- 6 gennaio, il giorno dell’Epifania;
- Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- Il 1° maggio: Festa del Lavoro;
- 15 agosto, il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
- 1° novembre, il giorno di Ognissanti;
- 8 dicembre, il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
- Il giorno di Natale;
- Il giorno 26 dicembre, Santo Stefano.
La celebrazione della festività del 4 novembre è stata spostata alla prima domenica dello stesso mese: i contratti collettivi indicano il trattamento da riconoscere per il mancato godimento.
Alcuni Ccnl prevedono l’erogazione del trattamento economico spettante per le festività coincidenti con la domenica.
Come sono retribuite le festività lavorate?
Se il dipendente svolge la propria attività lavorativa in un giorno festivo e:
- Non è previsto un riposo compensativo, l’attività è considerata straordinaria: deve essere corrisposta, oltre alla retribuzione per la festività, anche la normale retribuzione per il lavoro svolto e la maggiorazione per lavoro straordinario festivo;
- E’ previsto un riposo compensativo in un’altra giornata: oltre alla retribuzione per la festività deve essere corrisposta la sola maggiorazione (e non la retribuzione base) per il lavoro festivo.
I contratti collettivi prevedono differenti percentuali di maggiorazione e basi retributive sulla quale devono essere calcolate; se concorrono più maggiorazioni, le diverse percentuali stabilite non sono tra loro cumulabili, ma si applica la maggiorazione più elevata.
Come sono retribuite le festività non lavorate?
La festività non lavorata, per i dipendenti pagati in misura fissa, è pagata con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
Per i dipendenti pagati in misura oraria sono previste ipotesi differenti:
- Per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;
- Per le altre festività il calcolo della retribuzione è lo stesso appena esposto (grazie alla legge di modifica della normativa sulle ricorrenze festive, che ne ha esteso le disposizioni a tutte le festività elencate): se, però, il dipendente è sospeso dal lavoro da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.
I contratti collettivi prevedono, per i giorni festivi, il pagamento della normale retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, ossia 8 ore in caso di “settimana corta” (40 ore diviso 5 giorni).
Alcuni Ccnl, però, stabiliscono la retribuzione festiva nella misura di 6 ore e 40 minuti (40 ore diviso 6 giorni = 6,67 coefficiente di calcolo che esprime in centesimi 6 ore e 40 minuti); questo, anche se la settimana è di 5 giorni lavorativi.
Festività cadente di domenica: come viene pagata in busta paga?
La legge prevede che «Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera».
La scopo della norma è indennizzare il dipendente il quale, nel caso in cui la festività non coincida con la domenica, potrebbe fruire di un giorno in più di riposo.
Se il lavoratore è retribuito in misura fissa, la festività coincidente con la domenica è pagata con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, più un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione (ad esempio 1/26 per il settore industriale).
Se il lavoratore è retribuito a ore, alla retribuzione giornaliera si deve sommare l’ulteriore quota di 1/6 dell’orario settimanale.
La retribuzione aggiuntiva spettante per la festività coincidente con la domenica non spetta in caso di coincidenza con il sabato non lavorativo (fatta eccezione, per i lavoratori pagati ad ore, per il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8, 25 e 26 dicembre).
Quando il regime orario è quello della cosiddetta settimana corta, infatti, il sabato rappresenta un giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non un giorno festivo.
Da contratto può essere comunque previsto un trattamento uguale a quello della festività coincidente con la domenica.
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