Acconti di novembre, Nel giorno 30 novembre è prevista la scadenza per poter versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per quanto riguarda il 2020.
Ciò per andare incontro a coloro che stanno subendo una crisi maggiore a causa dell pandemia.
E il Legislatore aveva già individuato determinate categorie di soggetti che saranno in grado di slittare il termine dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.
Al momento il Decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) aumenta maggiormente la platea degli interessati.
Tutte e due i provvedimenti vengono rivolti ad una prima platea comune di contribuenti interessati.
Acconti di novembre: ecco chi sarà incluso!
Per essere precisi parliamo dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.
Sono inclusi anche:
- I contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- I soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- I soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.
Il Decreto Legge ha stabilito che per essere in grado di usufruire della proroga i soggetti sopra citati devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020.
Ciò rispetto al medesimo periodo dell’anno prima, ovvero 2019.
Tuttavia parlando del Decreto Ristori bis questa proroga viene applicata, da un eventuale calo di fatturato.
Però solamente ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia.
Così sarà più utile memorizzare che le persone che non potranno differire al 30 aprile 2021 il termine per il versamento degli acconti possono versare gli acconti con il metodo previsionale in luogo del metodo storico.
Ciò usando le nuove regole che sono all’interno dell’articolo 20 del DL 23/2020, che lascia un margine di tolleranza che equivale al 20% nel caso ci fosse un errore.
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