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Tipologie di visto per ingresso in Italia e i requisiti per ottenerli

Le Tipologie di visto per ingresso in Italia sono tante. In questo articolo vi elencheremo le tipologie e i requisiti per poterli ottenere.

Che cos’è un visto ?

Il visto è l’autorizzazione all’attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Classificazione visti in base alla:

Durata:

  • di tipo A, nel caso di transito aeroportuale
  • di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni)
  • di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni)

Validità territoriale:

  • visti uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare nell’intero territorio degli Stati membri,
  • visti con validità territoriale limitata (VTL) che consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri,
  • visti di transito aeroportuale (VTA) che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri,
  • visti nazionali (VN) che consente l’ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l’utilizzo per l’ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.

Quali sono i cittadini che hanno l’obbligo di avere un visto per l’ingresso in Italia e quali ne sono esenti?

L’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel novellato Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

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Nello stesso Regolamento è anche presente l’elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).

Il Decreto interministeriale in materia di visti d’ingresso, n. 850, dell’ 11 maggio 2011 (entrato in vigore il 2 dicembre 2011, e sostituendo integralmente il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento), nell’Allegato A, elenca e delinea l’ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, presenti in ciascuno Stato estero:

Visto per adozione:

Visto per adozione Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Visto per affari:

Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso Istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

Visto diplomatico:

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Visto per gara sportiva:

Il visto per gara sportiva consente l’ingresso ai fini di un soggiorno di breve durata allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori.

Visto per investitori:

Consente a coloro che desiderino effettuare un duraturo investimento in Italia, o una donazione che abbia ricadute benefiche per lo Stato, di fruire di un trattamento agevolato rispetto a quello previsto in via ordinaria nel caso di ingresso e soggiorno.

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Visto per invito:

Per richiedere il visto è necessario l’invito di un cittadino italiano o di una persona che risiede in Italia, come il cittadino di un altro paese Schengen o chi risiede in Italia con permesso di soggiorno

Visto per lavoro autonomo:

Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie.

Visto per lavoro autonomo per costituzione di start up innovative:

Si tratta di un visto annuale per gli stranieri che vogliono investire in start-up innovative nel nostro Paese, ed entro un anno dalla concessione del visto, si impegnano a diventare soci di società di capitali e a ricoprire cariche sociali (presidente, amministratore, membro del consiglio) della start-up innovativa.

Visto per lavoro subordinato:

L’ingresso in Italia con visto per lavoro avviene nell’ambito delle quote determinate dai “decreti flussi”, ovvero dai decreti con i quali il Governo, dovrebbe stabilire il numero massimo di lavoratori (subordinati, autonomi e stagionali) ammessi a fare ingresso in Italia per esercitare attività lavorativa nell’anno successivo.

Visto per missione:

Consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.

Visto per motivi familiari:

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare.

Visto per motivi religiosi:

Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religioso stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale (o condizione equivalente), religiose, ministri di cultri appartenenti ad organizzazione confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

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Visto per reingresso:

Il visto di reingresso, quindi, oggi è utilizzato per l’entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, dagli stranieri titolari di carta (oggi: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

Visto per residenza elettiva:

Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita lavorativa.

Visto per ricerca:

Questo tipo di Visto (che presuppone il precedente rilascio di un Nulla Osta da parte del S.U.I. -Sportello Unico per l’Immigrazione-) è stato elaborato per favorire l’ammissione, il soggiorno e la mobilità di cittadini di Paesi terzi (non EU/EEA), in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, che intendano realizzare un progetto di ricerca per periodi superiori ai tre mesi.

Visto per studio:

Visto di studio (cittadini non-Ue non residenti in Italia) Soltanto il visto di ingresso in Italia emesso per motivi di studio è valido per l’iscrizione a corsi di studio presso le istituzioni italiane di istruzione superiore (IS). Non si accetta nessun altro tipo di visto.

Visto per turismo:

Visto per turismo Il visto per turismo consente l’ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

Visto per vacanze-lavoro:

Il visto per vacanze-lavoro consente l’ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 286/1998, e dell’art. 40, comma 16, del D.P.R. n. 394/1999.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell’attività lavorativa disposte dall’art. 40, comma 16, del D.P.R. n. 394/1999.

Visto per volontariato:

L’ingresso in Italia dei cittadini stranieri per motivi di volontariato è annualmente regolata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri. Il decreto stabilisce le quote di stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

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