Permesso di soggiorno

La coesione familiare: cos’è, come funziona e come chiederlo?

La coesione familiare è definibile come “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia” che non presuppone, quindi, la preventiva richiesta di nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente ed il successivo rilascio di un visto d’ingresso per famiglia.

Tale ipotesi è disciplinata dall’art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98 e succ. mod., Testo Unico sull’Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al s già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt.28 e 29 T.U. Immigrazione).

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Chi può chiedere la coesione familiare?

Gli stranieri, regolarmente presenti in Italia, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per “motivi familiari” in favore:

  • del coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • dei figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso;
  • dei figli maggiorenni a carico, che non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di invalidità totale;
  • dei genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitori con più di 65 anni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi documentati motivi di salute.
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Come fare la richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare?

L’istanza deve essere presentata dall’interessato mediante invio di apposito kit modello 209.

Il modello va spedito attraverso apposito ufficio postale abilitato (Sportello Amico).

Il permesso di soggiorno che viene rilasciato è in formato elettronico. Il termine da rispettare per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da altro titolo a motivi familiari è quello dei 60 giorni dalla data di scadenza del permesso originario (art.13, comma 1, lettera b), T.U. Immigrazione).

Tuttavia, l’art.30, comma 1, lett. c), T.U. Immigrazione specifica che la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare.

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In questo caso, superati i 60 giorni dalla scadenza, è necessario richiedere direttamente alla Questura, Ufficio Immigrazione, un’autorizzazione alla spedizione tardiva del kit postale.

In ogni caso è necessario che il familiare per cui si chiede la coesione sia regolarmente presente in Italia, e quindi, titolare a sua volta di un permesso di soggiorno.

Tale permesso di soggiorno verrà quindi convertito in “permesso di soggiorno per coesione familiare” (o meglio per “motivi familiari”).

Documenti necessari per chiedere la coesione familiare:

  • marca da bollo 16;
  • fotocopia dichiarazione di presenza;
  • fotocopia del permesso di soggiorno della persona con la quale si chiede la coesione;
  • fotocopia dichiarazione di ospitalità;
  • autocertificazione di stato di famiglia e residenza della persona con la quale si chiede la coesione;
  • fotocopia del passaporto richiedente (tutte le pagine);
  • fotocopia contratto di affitto-atto di proprietà-comodato gratuito registrato;
  • idoneità alloggiativa;
  • certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato (se contratto all’estero) dall’autorità diplomatica italiana del;
  • paese di provenienza;
  • autocertificazione di matrimonio se contratto in Italia;
  • certificato dell’estratto di nascita tradotta e legalizzata dall’autorità diplomatica italiana del paese di provenienza;
  • assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio italiano o iscrizione al ssn per gli ultrasessantacinquenni.
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Coesione se lavoro subordinato:

  • Fotocopia del modello unilav/denuncia rapporto di lavoro domestico/contratto di soggiorno (modello Q – R);
  • Fotocopia dell’ultimo 730 oppure CUD o dichiarazione sostitutiva CUD (se non in possesso del CUD dell’anno in corso, portare tutte le buste paga dell’anno precedente);
  • Fotocopia delle ultime 3 buste paga.

Coesione se lavoratore domestico:

  • copia bollettini inps ultimo trimestre.

Coesione se socio di cooperativa:

  • Dichiarazione del presidente della cooperativa in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata copia del documento di identità del dichiarante;
  • Fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio; unitamente alla pagina relativa alla iscrizione del cittadino straniero socio.

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Coesione se lavoratore autonomo:

  • Fotocopia della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO) anno precedente;
  • Fotocopia attribuzione partita iva;
  • Fotocopia visura camerale;
  • Fotocopia del bilancio fiscale presunto emesso e firmato dal commercialista (dall’inizio dell’anno alla data di presentazione dell’istanza). Se appena aperto p.iva, portare cud dell’anno precedente, se non in possesso del cud dell’anno in corso, portare tutte le buste paga dell’anno precedente;
  • Fotocopia delle ultime 3 ricevute fiscali o fatture emesse registrate dal commercialista.

Coesione per fratelli o sorelle di cittadini italiani:

Estratto dell’atto di nascita del cittadino italiano con indicazioni della maternità e della paternità con atto di nascita del richiedente.

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Documenti necessari sull’alloggio per la coesione familiare:

certificato che attesti che l’alloggio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità, accertati dai competenti uffici comunali.

Se lo straniero è ospite nell’appartamento di terze persone, è necessaria la dichiarazione di ospitalità redatta dal titolare dell’appartamento su modello “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

  • da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su modello “S1” (originale e fotocopia);
  • da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

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Documenti necessari sul reddito per la coesione familiare:

Dichiarazione dei redditi/CUD.

Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.

Il richiedente deve avere un reddito minimo annuo non inferiore all’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere; raddoppiato per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

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