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Disoccupazione per chi si sposta nei paesi UE, SEE e in Svizzera

Disoccupazione – e un lavoro disoccupato che percepisce l’indennità si trasferisce in un altro paese alla ricerca di un’occupazione, perde il suo diritto a beneficiare delle l’indennità?

La risposta è NO! In questo articolo vi spiegheremo il perché…

Cosa dice la normativa europea?

La normativa comunitaria prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno stato, avendo maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione locale e grazie ai periodi assicurativi o alla loro totalizzazione in uno o più stati dell’Unione europea, possa continuare a beneficiare delle prestazioni recandosi in un altro stato comunitario alla ricerca di un’occupazione.

A chi è rivolto?

La normativa comunitaria è rivolta ai lavoratori disoccupati:

  • di uno stato dell’Unione europea;
  • di uno stato del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  • della Svizzera;
  • di paesi extracomunitari, solo se residenti in uno stato UE e assicurati almeno in due stati membri (circolare INPS 15 marzo 2011, n. 512);
  • apolidi e rifugiati residenti in uno stato membro.

Come funziona+

Decorrenza e durata

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione ASpI/miniASpI/ NASpI che si reca in un altro stato membro alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alle prestazioni per massimo tre mesi a partire dall’indisponibilità del disoccupato presso il centro per l’impiego, cioè dalla data di partenza dall’Italia.

Anche il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro mantiene il diritto per massimo tre mesi, con la normativa comunitaria che consente la proroga del termine fino a sei mesi. Il disoccupato deve verificare se lo stato che eroga la prestazione preveda tale proroga.

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La prestazione ASpI/miniASpI/ NASpI è sospesa finché l’ufficio del lavoro dello stato membro in cui si è recato il disoccupato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data.

Ricevuta la comunicazione, l’INPS paga direttamente al beneficiario la prestazione dovuta a partire dalla data di partenza dall’Italia.

La stessa sospensione è prevista per chi giunge in Italia, finché il centro per l’impiego non comunica l’iscrizione all’istituzione estera, che provvede poi a pagare la prestazione.

Se l’iscrizione presso l’ufficio del lavoro dello stato estero o il centro per l’impiego avviene dopo sette giorni, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (tre mesi a partire dal giorno di partenza dall’Italia o dallo stato estero).

Quanto spetta

Un cittadino italiano beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, oltre a beneficiare dell’indennità per il periodo esportato, potrebbe aver diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati.

Dal periodo indennizzabile come rimpatriato (massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate dall’Istituzione estera.

È prevista anche la totalizzazione dei periodi di assicurazione, per cui lo stato membro, in cui la persona ha lavorato da ultimo, deve tenere conto, se necessario, dei periodi assicurativi degli altri stati membri, per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Ad esempio, una persona che ha lavorato in Germania dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, in Lettonia dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e in Italia dal 1° luglio 2013 al 15 settembre 2013,

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sulla base dei soli periodi maturati in Italia (Stato di ultima occupazione) non avrebbe diritto al pagamento di alcuna prestazione.

Cumulando, invece, i periodi lavorati in tutti gli stati, raggiunge il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI, miniASpI o NASpI e l’importo della prestazione erogata è calcolato sull’imponibile previdenziale del lavoro svolto in Italia.

La stessa regola viene applicata anche quando la persona ha lavorato, per ultimo, in un paese diverso dall’Italia. In questo caso, cumulando i periodi lavorati in tutti gli stati, si raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione prevista dalla normativa dello stato di ultima occupazione.

Decadenza:

Se il disoccupato, durante il periodo di pagamento dell’indennità, si reca all’estero alla ricerca di lavoro senza darne comunicazione al centro per l’impiego,

viene meno il diritto a esportare la prestazione, che sarà recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il centro per l’impiego (data di partenza).

Domanda:

Requisiti:

Per conservare il diritto, il disoccupato è tenuto a rispettare i seguenti termini e condizioni:

  • prima della partenza deve essere iscritto come richiedente lavoro;
  • deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello stato membro competente per almeno quattro settimane e la partenza prima di tale termine deve essere autorizzata dalle istituzioni;
  • deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello stato comunitario in cui si reca;
  • deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello stato di arrivo.

Avvalendosi della facoltà prevista dai regolamenti comunitari, l’Italia ha stabilito che, per esportare la prestazione di disoccupazione, è sufficiente che prima della partenza l’interessato sia stato iscritto almeno un giorno al centro per l’impiego.

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Quando fare domanda?

Prima della partenza, il beneficiario di disoccupazione ASpI/miniASpI/ NASpI che si reca in un altro stato alla ricerca di lavoro, oltre a comunicare l’indisponibilità al centro per l’impiego, deve richiedere alla struttura INPS territorialmente competente il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione.

Lo stesso vale per il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, solo che deve comunicare l’indisponibilità e i due documenti di attestazione all’istituzione dello stato estero.

In caso di totalizzazione, il richiedente la prestazione deve specificare nella domanda in quali stati esteri ha lavorato e, se possibile, richiedere l’attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione (documento portatile U1) prima della partenza dallo stato estero.

Chi non fosse in possesso dell’U1, deve allegare alla domanda tutta la documentazione estera (buste paga, contratto di lavoro, ecc.) di accertamento dell’attività lavorativa e sarà l’istituzione competente dello stato che deve concedere la prestazione a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all’istituzione dell’altro stato attraverso i formulari previsti.

Come fare domanda?

Il beneficiario di disoccupazione ASpI/miniASpI/ NASpI che si reca in un altro stato deve iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello stato membro in cui si reca e deve presentare all’istituzione di tale stato il documento portatile U2.

Per chi giunge in Italia, è richiesta l’iscrizione al centro per l’impiego con gli stessi tempi e modalità.

Leggi di più: 

Fonte
INPS

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