Sommario
La Dichiarazione di presenza è resa dai cittadini stranieri che vogliono soggiornare in Italia per motivi di turismo, studio, affari e visite per un periodo non superiore a 3 mesi, ovvero per il minor periodo eventualmente stabilito dal visto di ingresso.
Per chi è obbligatoria?
Per lo straniero che proviene da Paesi dove non si applicano l’Accordo di Schengen deve essere resa al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentarla, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Dove la si sottoscrive?
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Questo documento è da consegnare alla locale Questura unitamente alla fotocopia del passaporto (tutte le pagine escluse le bianche), deve essere compilata in duplice copia e sottoscritta dall’interessato.
Che rischi si corrono non presentandola?
Chi non fa la dichiarazione di presenza, o la presenta oltre il limite di otto giorni, può essere espulso, come pure chi resta in Italia oltre il periodo consentito e dichiarato.
La ricevuta della dichiarazione di presenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza unitamente al passaporto o altro documento equipollente.
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